Nel Consiglio dei ministri di giovedì scorso è stata deliberata la proposta alle Camere di un disegno di legge che, se approvato, apporterebbe un’importante modifica all’articolo 98 del Codice penale in cui sono stabiliti i limiti di imputabilità per i minori di 18 anni.
Nella nostra legislazione il minore di 14 anni non è mai imputabile, cioè non può essere sottoposto a processo anche se ha commesso un reato, non importa la gravità (si parla di presunzione assoluta, che non può essere superata neanche da una eventuale prova contraria). Per chi si trova tra i 14 e i 18 anni non ancora compiuti esiste invece l’obbligo, per il giudice e il pubblico ministero, di verifica.
Si deve verificare se il minore aveva la capacità di intendere e di volere quando ha commesso il fatto: solo in caso di esito positivo della verifica, il minore può essere processato.
La proposta di modifica che il Governo presenta alle Camere inverte la situazione: il minorenne che ha già compiuto 14 anni diventa automaticamente imputabile, senza necessità di un preliminare esame della sua capacità di rendersi conto di ciò che ha fatto e delle conseguenze per sé e per gli altri; sarà eventualmente compito della difesa del minore portare nel procedimento le prove della sua incapacità di intendere e di volere, che, se dimostrata, ne comporterà il proscioglimento.
Con questa operazione vengono spazzati via decenni di cultura giuridica sulla valutazione della capacità di un minore di comprendere a fondo il significato e le conseguenze di atti delittuosi. Le norme nell’attuale formulazione, infatti, esistono dall’entrata in vigore del Codice Penale fascista del Guardasigilli Rocco (1931) che, applicando in campo penale quanto emergeva dai più recenti e consolidati studi sullo sviluppo della psicologia dell’età evolutiva, cambiò l’impostazione del precedente codice Zanardelli (1889) che prevedeva soglie molto basse di imputabilità dei minori.
In un video pubblicato sui social, la presidente del Consiglio spiega che, con la riforma, “Il punto di partenza cambia: prima si presumeva l’incapacità, oggi si presume la responsabilità”. Al di là della formula accattivante con cui è espresso il concetto (e di una imprecisione tecnica, perché non è vero che nella formula attuale l’incapacità è presunta, ma deve essere sempre verificata), il significato è che cambia radicalmente il modo in cui lo Stato, il sistema, cioè il mondo degli adulti, guarda il minore: si passa dal considerare l’adolescente come un individuo che sta percorrendo un delicato e spesso tumultuoso percorso di costruzione dei fondamenti della propria personalità, della cui preziosità è responsabilità degli adulti prendersi massima cura e attenzione, ad una visione essenzialmente repressiva che equipara il minore ad un adulto fatto e finito, già costruito nei suoi fondamenti profondi e quindi capace di una piena consapevolezza dei significati e delle conseguenze delle proprie azioni. Quasi 150 anni fa un famoso educatore piemontese scrisse: “Questo sistema è facile, meno faticoso e giova specialmente nella milizia e in generale tra le persone adulte ed assennate, che devono da sé stesse essere in grado di sapere e ricordare ciò che è conforme alle leggi e alle altre prescrizioni” (Sac. Giovanni Bosco, Il Sistema preventivo nella educazione della gioventù, 1877).
Il video della presidente del Consiglio termina affermando che “non c’è vera libertà senza responsabilità” e non possiamo essere più d’accordo: quando si tratta di educazione gli adulti devono assumersi per primi la responsabilità di guardare i giovani come la parte più preziosa e più delicata della società, acquisendo una postura mentale e di azione che fin dalla base si interroga sulle condizioni ambientali, familiari, sociali, materiali che possono orientare, anche determinare, il comportamento degli adolescenti, e si attiva per rimuovere tutti quegli ostacoli che “impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, condizione essenziale per essere cittadini liberi e in quanto tali capaci di partecipare con consapevolezza “all’organizzazione politica economica e sociale del paese”. È un dovere sancito dall’articolo 3 della nostra Costituzione. Perché, come suggerisce sul sito del settimanale “Vita” Alessandro Priscindaro una visione educativa che interviene prima di tutto sulla perseguibilità e sulla punizione “non sta prevenendo il disagio giovanile: ne sta amministrando tardivamente le conseguenze”.