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Giovedì 25 aprile 2024

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Senza mascherina: quando si rischia una sanzione di 400 euro

Con l'ordinanza del ministero della Salute scatta la sospensione delle "attività di ballo", ma in Piemonte la mascherina era già obbligatoria in caso di assembramenti

La Guida - Senza mascherina: quando si rischia una sanzione di 400 euro

Cuneo – Da lunedì 17 agosto a lunedì 7 settembre è in vigore l’ordinanza del ministero della Salute che sospende “le attività del ballo” in discoteche e locali assimilati. Un’ulteriore misura per gestire l’emergenza epidemiologica da covid-19 in relazione agli assembramenti creati dalla “movida notturna” è quella dell’obbligo di indossare la mascherina, dalle 18 alle 6, “anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi o locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”. Nel mirino, quindi, anche turisti e avventori di ristoranti e locali serali, ma ovviamente le disposizioni valgono generalmente per tutti e in tutti i luoghi, anche all’aperto, dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza o dove possono formarsi capannelli occasionali di persone, come piazze, parchi o all’esterno di locali affollati. Non sono concesse deroghe, perché le Regioni possono interpretare l’ordinanza solamente in maniera più restrittiva. Per i trasgressori è prevista la sanzione di 400 euro. Per quanto riguarda i controlli, il capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, Bruno Frattasi, ha invitato con una circolare i prefetti a convocare i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica per attuare le idonee iniziative di vigilanza con il coinvolgimento di sindaci e polizie locali.

Sull’uso delle mascherine, in Piemonte poco cambia, perché già nell’ordinanza firmata dal presidente Alberto Cirio lo scorso 10 agosto e valida dall’11 agosto al 7 settembre, è previsto l’obbligo di “utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie…in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”, oltre al divieto di “ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati”, senza distinzioni di orario. Resta fermo, sempre e comunque, l’obbligo di indossare la mascherina “nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita”.

 

 

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