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Sabato 20 aprile 2024

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Condannato a un anno per falso l’ex sindaco di Roburent

Roburcoop, l'affitto forfettario non si tradusse in un ingiusto profitto e quindi non ci fu abuso d'ufficio

La Guida - Condannato a un anno per falso l’ex sindaco di Roburent

Cuneo – Si è concluso con la condanna a un anno di reclusione, pena sospesa, il processo a carico dell’ex sindaco di Roburent Bruno Vallepiano, accusato di abuso di ufficio e falso in atto pubblico. In seguito alle indagini avviate dopo la denuncia dell’ex assessore e attuale sindaco Giulia Negri, sulla scarsa trasparenza nei rapporti tra il Comune e la Roburcoop di cui lo stesso sindaco era socio lavoratore, il sindaco falsificò la delibera di dicembre 2013, in cui si attestava che il primo cittadino non aveva partecipato alla decisione di applicare un canone forfettario di affitto alla Roburcoop che gestiva gli impianti di risalita. “In realtà non c’era in quell’atto un ingiusto profitto, poiché i benefici di quell’attività ricadevano su tutto il Comune”, ha dichiarato lo stesso pubblico ministero nella sua requisitoria, a conferma che la partecipazione del sindaco al voto non avrebbe costituito un atto illecito; lo fu invece la falsa delibera prodotta successivamente. Per lo stesso reato sono stati condannati in concorso anche la segretaria comunale Laura Fenoglio e l’ex vicesindaco Enzo Giusta. Il tecnico comunale Umberto Garelli è invece stato condannato a un anno e un mese, pena sospesa, per una falsa determina sull’affidamento, sempre alla Roburcoop, della manutenzione del verde.
Per quanto riguarda l’altra accusa di abuso d’ufficio legata alle ipotesi di favoreggiamento della Roburcoop, come già richiesto dal pubblico ministero Alberto Braghin relativamente all’affitto di un alloggio per la sede della cooperativa, Vallepiano e gli altri sono stati assolti: la Roburcoop pagava regolarmente un affitto di 250 euro e non ci fu ingiusto profitto.
È stata infine assolta dall’accusa di falso ideologico l’impiegata Roberta Regis che appose la firma del sindaco su un’ordinanza di non potabilità dell’acqua. I giudici hanno riconosciuto la discriminante dell’agire in stato di necessità, poiché il sindaco non era presente in sede in quel momento e l’ordinanza andava emessa urgentemente.

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