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Giovedì 28 marzo 2024

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Decreto voucher baby sitting: un’interrogazione per ampliarlo

La Guida - Decreto voucher baby sitting: un’interrogazione per ampliarlo

Presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un’interrogazione relativa al tema del voucher babysitting. Primo firmatario il deputato Pd Mino Taricco insieme ai colleghi Vanna Iori, Simonetta Rubinato, Emiliano Minnucci, Marialuisa Gnecchi, Edoardo Patriarca, Giovanni Falcone, Giuseppe Romanini, Giuseppe Guerini, Antezza Maria, Giovanni Palma, Pia Locatelli, Magda Culotta, Luigi Dallai, Maria Amato e Sabrina Capozzolo.Come definito all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 al fine di sostenere la genitorialità è stata prevista la corresponsione di un voucher alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici (art. 1, comma 283, legge 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. “Legge di stabilità 2016”) per l’acquisto di servizi di baby sitting e asilo nido. Il 23 settembre un decreto del Ministero del lavoro ha specificato le destinatarie del contributo: “madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane […]” (art. 1 del decreto)."Il decreto – specifica il deputato Pd Mino Taricco - è stato approvato in data 28 ottobre, ma la norma pone un problema interpretativo riguardo ai cosiddetti “familiari coadiuvanti” di cui all’art. 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463. Non chiarisce se la corresponsione del voucher baby sitting possa estendersi ai familiari dell’iscritto all’albo artigiano che lavorino abitualmente e prevalentemente nell’azienda artigiana medesima. Vista la ratio del beneficio introdotto dalla legge di stabilità 2016, vale a dire tutelare la donna lavoratrice, ragioni di uguaglianza sostanziale dovrebbero condurre all’applicazione della norma anche a coloro che abitualmente e prevalentemente prestano la propria attività lavorativa presso l’impresa stessa, i “familiari coadiuvanti” di cui alla legge 463/1959".La definizione di “familiari coadiuvanti” è stata introdotta, con finalità di tutela e riguardo all’estensione dell’assicurazione obbligatoria agli artigiani ed ai loro familiari; analoghe finalità di tutela ricorrono a proposito dell’estensione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia a favore di chi lavora con continuità nell’impresa dell’imprenditore artigiano.Conclude Taricco: «Per questo, chiediamo al Ministro interrogato se non intenda chiarire che l’applicazione del contributo per l’acquisto di servizi per l’infanzia, previsto all’art. 1 dell’emanato decreto, si estende anche ai “familiari coadiuvanti” di cui all’art. 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, così da perseguire ragioni di uguaglianza sostanziale».

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